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Il diritto d’autore su internet in casi limite: fotomontaggio, collage e content marketing

21 Gen Il diritto d’autore su internet in casi limite: fotomontaggio, collage e content marketing

Il problema sono i diritti d’autore. Questo è il caso con cui mi sono dovuto confrontare: supponiamo di voler fare un collage – un fotomontaggio nello specifico – con immagini ritraenti volti di personaggi famosi e di volerla pubblicare per una campagna di Content Marketing, su di un Social Network come Facebook, che fa leva sui concetti di /fuori classe/, /maestro/ , /artista/, etc…

La domanda è la seguente: gli artisti fotomontati (o le famiglie in caso di artisti deceduti) possono rivalersi sull’autore e/o sul committente di questa forma di comunicazione?

La questione è spinosa ma in rete si trovano diverse fonti che ci aiutano a fare un quadro abbastanza dettagliato della situazione.

Opera Derivata, Parodia e Opera Collettiva

Prima di tutto è necessario definire l’oggetto della nostra analisi. Che tipo di opera è un fotomontaggio? Quale tipo di normativa sul copyright vige su di esso? Generalizzando, un fotomontaggio può rientrare nelle seguenti casistiche:

  1. Plagio
  2. Opera Derivata
  3. Parodia
  4. Opera Collettiva

La definizione di cosa sia un’Opera Derivata definisce anche cosa è un plagio: un’opera derivata per la legislazione relativa al diritto d’autore consiste nell’opera d’ingegno creata a partire da una o più opere già esistenti e che quindi ne include alcuni aspetti che possono essere protetti da copyright. Per essere correttamente definita opera derivata, essa deve possedere degli elementi creativi tali da farne un’opera dotata di autonomia propria e su di essa devono essere garantiti i diritti d’autore dell’opera originale. Esempi di opere derivate sono le traduzioni, gli arrangiamenti musicali, gli adattamenti ad un altro media, i riassunti, i digesti, ecc. (Wikipedia.org)

Se gli elementi creativi di un’opera derivata non sono chiari o sono assenti, tale opera non può essere considerata derivata e quindi diventa automaticamente una replica più o meno autorizzata dell’opera originale.

Un discorso parzialmente diverso vale per le cosiddette “Parodie”, ovvero quando le divergenze rispetto ad un opera anteriore abbiano un apporto creativo tale da arrivare a modificare il messaggio veicolato dall’opera originaria; tale diversità fa sì che la parodia non sia da considerarsi quale opera derivata da un opera “originale”, ma “si configuri come opera autonoma rispetto all’opera parodiata in quanto non vi è appropriazione del nucleo ideologico dell’opera parodiata e tra le due opere non vi è identità di rappresentazione; anzi, la parodia realizza, rispetto all’opera originale, l’inversione del relativo significato sostanziale” (Trib. di Napoli, 15/02/2000- Quarentotti De Filippo e altri vs. Altieri e altri).

Per Opera collettiva invece si intende un’opera formata mediante l’unione di lavori o frammenti di lavori di autori diversi e riuniti da un coordinatore con un determinato scopo. Per questo tipo di opera il diritto d’autore è tutelato verso l’esterno, nella misura in cui le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d’autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Verso l‘interno tuttavia rimangono dubbi, nella misura in cui un’artista dovrebbe avere l’interesse affinchè la propria opera finisca all’interno di un’opera derivata o collettiva, fermo restando che se ha la possibilità di tentare una rivalsa nei confronti di chi usa senza il proprio consenso la sua arte.

A questo punto entra in gioco la questione legata al dominio pubblico: la legge protegge l’opera dell’ingegno per un periodo di 70 anni dall’anno della morte dell’autore e che, pertanto, trascorso questo termine l’opera si considera divenuta di dominio pubblico, e pertanto anche la sua utilizzazione quale base per un’opera derivata sarà legittimo e non sarà necessario ottenere una specifica autorizzazione.

Quindi eventuali problemi di rivalsa per il diritto d’autore valgono solo per opere la cui creazione è più recente di 70 anni. Da qui la diffusione sempre maggiore anche nel mondo della pubblicità di nuove forme di Celebrity Endorsment realizzate utilizzando l’immagine di personaggi famosi morti e stecchiti, ma che godono ancora di un grande fascino. Dei testimonial dall’aldilà, con tutti i vantaggi e gli svantaggi del caso analizzati simpaticamente in questo articolo.

In fondo la questione deve essere più semplice di quanto sembri in realtà…mi spiego: Andy Wahrol non ha mai chiesto i diritti d’autore a Marylin Monroe per i suoi ritratti Pop!!! O forse sì?

Fonti:

  • http://www.legaleuro.eu/it/blog/?month=201111
  • http://it.wikipedia.org/wiki/Opera_derivata
  • http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Copyright_immagini/Opera_derivata
  • http://www.legaleuro.eu/it/blog/?month=201111
  • http://www.pionero.it/2012/12/27/doliwood-tra-il-riuso-e-la-parodia/
  • http://www.fotografi.org/aiuto/diritto_autore_soci.htm#3.1 Il diritto d’autore delle foto e la sua protezione in generale
  • http://www.dmep.it/la-pubblicita-dallaldila/

 

 

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